Statuto

I. NOME, SCOPO, SEDE 

Art. 1

Con il nome “ALBA - Associazione Locarnese e Bellinzonese per l’aeroporto cantonale” (detta in seguito ALBA) è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sede dell’ALBA é ubicata presso l’Aeroporto Cantonale.

Art. 2
L’ALBA promuove le relazioni tra l’aeroporto cantonale, le attività aeroportuali ed i settori economici importanti della regione, con particolare attenzione alle vocazioni turistiche e territoriali.

II. MEMBRI

Art. 3

Sono membri dell’ALBA le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti di diritto pubblico e privato che ne condividono gli scopi ed hanno pagato la quota sociale.

III. ORGANI

Art. 4

Gli organi dell’ALBA sono: 
- l’Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- i Revisori

Art. 5
1. L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista. L’Assemblea ordinaria è diretta dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.
2. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o se richiesta da almeno un quinto dei soci.
3. Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti figuranti all’ordine del giorno, e qualunque sia il numero di soci presenti.
4. Le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è richiesta nel caso di modifica degli Statuti.

5. All’Assemblea spettano le seguenti competenze:
a. Indicare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indirizzi generali e stabilire periodicamente gli obiettivi dell’ALBA
b. approvare la gestione annuale, sentito il rapporto dei revisori 
c. nominare ogni due anni il Consiglio Direttivo
d. nominare ogni due anni i due revisori 
e. stabilire annualmente l’ammontare delle quote sociali (divise nelle categorie persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni), ritenuto un minimo di Fr. 20.- annui

Art. 6

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri, nominati ogni due anni dall’Assemblea generale.

2. Il Consiglio Direttivo si costituisce da sé e nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario-cassiere ed eventuali altre funzioni.

3. Il Consiglio Direttivo dirige, amministra e rappresenta l’ALBA verso terzi.

4. La firma collettiva a due del Presidente (o del Vicepresidente) con il Segretario-Cassiere vincolano l’ALBA.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto o per posta elettronica dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

6. Il voto all’interno del Consiglio Direttivo avviene a maggioranza dei presenti, qualsiasi ne sia il numero.

7. Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti competenze:
convocare le Assemblee
- nominare il personale necessario per il funzionamento dell’ALBA
- gestire i beni ed i proventi dell’ALBA
- assicurare l’osservanza dello Statuto 
- eseguire le risoluzioni votate dall’Assemblea 
- elaborare i consuntivi annuali con i relativi rapporti 
- nominare esperti, sottoscrivere contratti, nominare eventuali Commissioni e Gruppi di Lavoro composti da persone interne o esterne al Consiglio stesso 
- tutte le altre competenze che non risultino espressamente riservate all’Assemblea.
- Preparare, all’attenzione dell’assemblea, gli indirizzi generali e gli obiettivi dell’ALBA


IV. FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 7

Il finanziamento delle attività dell’ALBA è garantito:
- dalle quote sociali dei membri
- da eventuali donazioni, elargizioni e sussidi vari
Gli obblighi dell’ALBA sono garantiti unicamente dai beni dell’ALBA stessa. I membri non hanno alcuna responsabilità personale.


V. MODIFICHE DEGLI STATUTI, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 8

Lo scioglimento dell’ALBA è deciso dall’Assemblea dei soci convocata con preavviso di un mese. Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. 
I soci presenti decidono, a maggioranza semplice, sulla devoluzione del patrimonio dell’ALBA.


VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Lo Statuto dell’ALBA è stato letto ed approvato nel corso della seduta costitutiva del 21 maggio 1997 e successivamente modificato dall’Assemblea generale dell’8 giugno 2004.




NB : Nei presenti statuti, per la descrizione delle funzioni è stata usata la forma maschile, che ha ugual valore per entrambi i sessi.

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